Art. 10.
(Garanzia patrimoniale).

      1. Le risorse erogate ai soggetti di cui all'articolo 1 ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei soggetti beneficiari delle stesse. I creditori dei soggetti di cui al primo periodo non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del soggetto interessato se non qualora essi abbiano agito con dolo o con colpa grave.